La tutela del diritto all'immagine della persona giuridica attraverso lo strumento risarcitorio
LA SENTENZA Diritto all'immagine di una persona giuridica - Danno non patrimoniale - Allegazione e prova da parte del richiedente - Proprie prestazioni professionali - Gravità della lesione patita . Ai fini del risarcimento del danno all'immagine di una persona giuridica attraverso lo strumento risarcitorio, ai fini della concreta ristorabilità di tale danno - rientrante nella categoria del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. e, pertanto, riconducibile alla tipologia del danno conseguenza - è necessaria una specifica allegazione e prova da parte del richiedente. Il soggetto datoriale, dunque, che assuma di aver subìto un danno all'immagine a seguito dell'inadempimento di un lavoratore alle proprie prestazioni professionali, deve, pertanto, allegare puntualmente gli elementi di fatto dai quali possano desumersi l'inadempimento realizzato dal dipendente, l'esistenza del pregiudizio subìto, l'entità dello stesso, la gravità della lesione patita, nonché la non futilità del danno derivatone in via eziologica.