Numero 43 -


Mantenuto il coacervo donativo sulle franchigie di esenzione

Il Decreto ha introdotto una nuova versione dell'art. 57 del TUS (Donazioni anteriori) che, con disposizione anch'essa interpretativa, ha mantenuto il coacervo donativo agli effetti del calcolo delle franchigie di esenzione e, cioè, la riunione fittizia del valore attualizzato delle donazioni anteriormente effettuate dal donante a favore del donatario (c.d. donatum ante mortem) con il valore globale netto dei beni e dei diritti oggetto della donazione (donatum proprium)

Stefano Piccioli

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