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Le espropriazioni immobiliari in cerca di velocità ed efficienza

la lettera c ) delega il Governo a «prevedere che il termine prescritto dal secondo comma dell’articolo 567 del Cpc per il deposito dell’estratto del catasto e dei certificati delle iscrizioni e trascrizioni ovvero del certificato notarile sostitutivo coincide con quello previsto dal combinato disposto degli articoli 497 e 501 del medesimo codice per il deposito dell’istanza di vendita, prevedendo che il predetto termine può essere prorogato di ulteriori quarantacinque giorni nei casi previsti dal terzo comma dell’articolo 567».

Giuseppe Finocchiaro

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