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Termini perentori e poco «collegio»: resta il “nodo” del bilanciamento

I commi 5, 6, 7, nonché 11, 13 e 14 della legge 206/2021 rispettivamente si riferiscono alle modifiche al processo di cognizione di primo grado davanti al tribunale sia in composizione monocratica (V comma) che collegiale (VI comma) nonché al processo di cognizione di primo grado davanti al giudice di pace (VII comma) oltre che ai procedimenti di impugnazione dei licenziamenti (XI comma) e di volontaria giurisdizione (XIII comma) e infine a una serie di disposizioni di riordino della disciplina relativa alle controversie in materia di attuazione di sentenze e provvedimenti stranieri e contestazione del riconoscimento (XIV comma).

Prima udienza: il “punto cardine” per arrivare subito a sentenza

In chiave deflattiva dei tempi del giudizio, e anzi del tutto acceleratoria, il Legislatore delegante ha inteso valorizzare la fase antecedente la celebrazione della prima udienza di comparizione così prevedendo una serie di modifiche che possano mettere in condizione il giudice di avere un quadro definito delle rispettive pretese e dei mezzi di prova richiesti.

Competenza del giudice di pace: in crescita il valore delle cause

Altri procedimenti processuali subiranno importanti modifiche . Si va dalla uniformità d el rito davanti al giudice di pace (oggi regolato da disposizioni speciali) al procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica fino alla riforma ampia dei procedimenti di volontaria giurisdizione nell’ottica anche di una deregulation degli stessi in favore di categorie professionali in una ottica deflattiva dei giudizi in armonia con lo spirito della intera Legge delega, passando per il superamento dell’attuale previsione di un duplice rito nella materia dei licenziamenti del lavoratore dipendente

Le pronunce sulle spese censurabili con la correzione entro un anno

Il procedimento di correzione è un procedimento, estremamente semplificato e accelerato, volto a emendare i provvedimenti del giudice dai vizi immediatamente percepibili e, tendenzialmente, di minore gravità , in quanto consistenti, secondo la formula dell’articolo 287, «in omissioni o in errori materiali o di calcolo», cioè semplici refusi o errori di battitura

Riordino riti camerali in Cassazione, con più responsabilità per i legali

Il Governo, è delegato a “uniformare i riti camerali disciplinati dall’articolo 380- bis e dall’articolo 380- bis .1 del codice di procedura civile, prevedendo: 1) la soppressione della sezione prevista dall’articolo 376 del codice di procedura civile e lo spostamento della relativa competenza dinanzi alle sezioni semplici; 2) la soppressione del procedimento disciplinato dall’articolo 380- bis del codice di procedura civile”

Questione pregiudiziale in Cassazione: sospensione automatica del processo

In comune con entrambi gli istituti esistenti il prossimo nuovo rinvio pregiudiziale avrà la possibilità di far sì che la Corte di cassazione possa pronunciarsi in modo anticipato rispetto all’ordinario sistema delle impugnazioni sulle questioni di diritto più rilevanti, ma presenterà due notevoli caratteristiche distintive: sarà applicabile a qualsiasi questione di diritto e la proposizione del rinvio pregiudiziale sospende il giudizio di merito ove è sorta la questione oggetto di rinvio

Con il nuovo motivo di revocazione più integrazione nel sistema Cedu

In definitiva, nonostante non soltanto i già visti auspici della Corte costituzionale in tal senso, ma anche il rispetto dell’onere che verrà imposto in capo all’Agente del Governo, la legge italiana non può imporre che nel procedimento avanti alla Corte Edu possano intervenire, oltre al privato ricorrente e allo Stato italiano, anche i terzi che pure siano stati parti nel processo conclusosi con la decisione che è oggetto del ricorso individuale per violazione della Convenzione Edu: si vedrà immediatamente oltre, peraltro, come la disciplina nazionale sarà in grado di condizionare lo svolgimento del procedimento avanti la Corte di Strasburgo

Superato l’obsoleto formalismo della spedizione in forma esecutiva

Il primo criterio direttivo è assai apprezzabile e non può non essere che accolto con entusiasmo: viene finalmente superato il formalismo ormai divenuto vuoto e inutile della “ spedizione in forma esecutiva” e dell’apposizione della formula esecutiva , di cui agli articoli 475 e 476 del Cpc e 153 e 154 delle Disposizioni di attuazione del Cpc

Le espropriazioni immobiliari in cerca di velocità ed efficienza

la lettera c ) delega il Governo a «prevedere che il termine prescritto dal secondo comma dell’articolo 567 del Cpc per il deposito dell’estratto del catasto e dei certificati delle iscrizioni e trascrizioni ovvero del certificato notarile sostitutivo coincide con quello previsto dal combinato disposto degli articoli 497 e 501 del medesimo codice per il deposito dell’istanza di vendita, prevedendo che il predetto termine può essere prorogato di ulteriori quarantacinque giorni nei casi previsti dal terzo comma dell’articolo 567».

Tribunale della famiglia: tempi stretti per ridisegnare le strutture esistenti

La dimensione del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie sarà orientata alla completa digitalizzazione, atteso che la delega obbligo in modo rigoroso all’informatizzazione del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie e dell’ufficio di procura, con l’introduzione della consolle del magistrato e del pubblico ministero per tutti i procedimenti civili di competenza dell’istituendo tribunale, da attuare con provvedimenti del ministero della Giustizia

Elenco di tutti gli argomenti

  1. p

    Processo civile

    Procedimenti speciali

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