Numero 22 -


Nel caso di differimento della pena restano i dubbi interpretativi

La disposizione di nuovo conio stabilisce che, nei confronti dei detenuti per uno dei delitti previsti dall’articolo 51, commi 3- bis e 3- quater, del codice di procedura penale o sottoposti al regime previsto dall’articolo 41- bis dell’ordinamento penitenziario, il tribunale o il magistrato di sorveglianza, prima di provvedere in ordine al rinvio dell’esecuzione della pena ai sensi degli articoli 146 o 147 del codice penale con applicazione della detenzione domiciliare, ai sensi del comma 1- ter , o alla sua proroga, chiede il parere del procuratore della Repubblica...

Fabio Fiorentin

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