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Espropriazione: alt alla sospensione solo con il consenso

L’esame dell’istanza congiunta di sospensione presentata dal debitore e dal creditore va sottoposta al giudice dell’esecuzione e a anche la valutazione dell’istanza di rinegoziazione va sottoposta al magistrato, secondo le indicazioni fornite dell’articolo 41- bis del decreto legge 124/2019.

Giuseppe Finocchiaro

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