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Prevista una stretta su compensazioni e crediti d’imposta

I l decreto fiscale prevede un cambio in tema di compensazioni dei crediti d’imposta per arginare i fenomeni di evasione fiscale. La stretta interviene su tre distinti settori e in particolare: 1) accollo del debito altrui; 2) provvedimenti di chiusura partita Iva o cancellazione Vies; 3) compensazioni imposte dirette e Irap e controlli su F24.

Nuove responsabilità per committenti e appaltatori

Va sottolineato come dal 1° gennaio 2020 gli appalti di importo complessivo annuo superiore a 200mila euro devono rispettare diversi adempimenti che riguardano entrambe le parti interessate (committente e appaltatore/subappaltatore). In definitiva si tratta di una serie di norme introdotte con l’ intento di combattere l’evasione.

Maggiore contrasto al fenomeno frodi in materia di accise

Tra le diverse misure inserite dalla norma va evidenziato il contrasto in materia di accise. In particolare è stato introdotto, nel sistema di informatizzazione e monitoraggio per via telematica delle movimentazioni dei prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo (sistema Emcs) un termine temporale maggiormente restrittivo.

Ravvedimento esteso a tutti i tributi con sanzioni più basse

Viene ampliato l’ambito operativo del ravvedimento operoso, estendendo a tutti i tributi, inclusi quelli regionali e locali, alcune riduzioni sanzionatorie che in precedenza erano riservate solo ai casi di ravvedimento operoso per i tributi amministrati dall’agenzia delle Entrate, per i tributi doganali e per le accise.

Il reddito da trust in Paese black list ha natura “di capitale”

Per quel che concerne la tassazione dei redditi di capitale il decreto prevede due importanti novità. La prima interessa i redditi corrisposti da trust stabiliti in Stati a fiscalità privilegiata che vanno considerati redditi di capitale. L’altra innovazione riguarda il regime dei dividendi a società semplici introducendo la tassazione per trasparenza in capo ai soci.

Utilizzo del contante: da luglio riduzione di spesa a 2mila euro

In materia dell’utilizzo del contante il decreto prevede dei limiti decisamente più bassi rispetto agli attuali 3mila euro. E allora dal prossimo 1° luglio il tetto dei contanti da poter utilizzare scenderà a 2.000 euro. Dal 1° gennaio 2022 la somma massima cash sarà mille euro. La soglia non sarà operativa per i versamenti superiori alla soglia sul proprio conto corrente.

Agli enti locali liquidità in anticipo per saldare i debiti

Con la legge di Bilancio dello scorso anno si è tentato di ampliare le possibilità per gli enti locali, le regioni e le province autonome di richiedere anticipazioni di liquidità finalizzate al pagamento di debiti, maturati alla data del 31 dicembre 2018, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali.

Giochi e scommesse: rincaro per la proroga delle concessioni

La prima disposizione di interesse è quella di cui all’articolo 24 del Dl, che dispone lo slittamento al 30 giugno 2020 e al 30 settembre 2020 rispettivamente dei termini per indire le gare relative all’attribuzione delle concessioni di raccolta delle scommesse e del Bingo. Si dispone pure il differimento proroga, a titolo oneroso, delle concessioni in essere.

Immobili regionali: entrate destinate alla riduzione del debito

Novità anche in materia di fondi comuni di investimento immobiliare. Si tratta delle disposizioni in materia di valorizzazione del patrimonio che hanno previsto e disciplinato fondi d’investimento chiusi promossi o partecipati da regioni, provincie, comuni anche in forma consorziata o associata.

Manette agli evasori: ritocchi del Parlamento di favore e sfavore

L’approccio repressivo impresso dall’Esecutivo alla disciplina penal-tributaria è stato solo in parte “calmierato” dal Parlamento. La declamata stretta sulle “manette agli evasori” resta affidata a tre pilastri: l’innalzamento delle cornici edittali; la confisca per sproporzione e la responsabilità “amministrativa” degli enti per i reati fiscali.

Al debutto la confisca ridotta “per proporzione”

Entra in scena la confisca “allargata” o “per sproporzione”. L’opzione di impiegare questo formidabile strumento “polifunzionale” di aggressione patrimoniale coniato per i delitti di criminalità è stata fatta propria dal Parlamento che, però, ne ha ridotto il raggio d’azione, escludendolo per i reati tributari non connotati da fraudolenza o, comunque, meno gravi.

Le persone giuridiche saranno responsabili per i reati tributari

L’entrata in vigore della legge di conversione del decreto fisco segna l’avvento - epocale - della responsabilità “amministrativa” delle persone giuridiche per reati tributari (i principali) commessi nel loro interesse o vantaggio. Non solo per il delitto di dichiarazione fraudolenta, ma anche per altre fattispecie connotate dal medesimo carattere frodatorio.

Rinegoziazione mutui per il debitore che è già esecutato

Siamo davanti a una disposione di grande impatto e destinata ad agire su una pluralità di ambiti: sui procedimenti di espropriazione forzata immobiliare; sui rapporti tra mutuatari e istituti di credito; nelle relazioni interne alle famiglie che hanno contratto il debito. Naturalmente, si guarderà solo agli aspetti tecnico-giuridici della questione.

Norma eccezionale applicabile solo ai casi più gravi

La finalità dell’intervento è solennemente enunciato nell’esordio dell’articolo 41- bis : «fronteggiare... la crisi economica dei consumatori». Contestualmente, con una enfatica reiterazione, è espressamente precisato che la disposizione è applicabile «in via eccezionale, temporanea e non ripetibile» ed esclusivamente per «i casi più gravi».

Espropriazione: alt alla sospensione solo con il consenso

L’esame dell’istanza congiunta di sospensione presentata dal debitore e dal creditore va sottoposta al giudice dell’esecuzione e a anche la valutazione dell’istanza di rinegoziazione va sottoposta al magistrato, secondo le indicazioni fornite dell’articolo 41- bis del decreto legge 124/2019.

Il finanziamento può essere accordato anche a un familiare

ll comma 3 dell’articolo 41- bis disciplina anche l’ipotesi in cui l’istituto di credito accordi la rinegoziazione o la concessione del nuovo finanziamento, anziché al debitore esecutato, «a un suo parente o affine fino al terzo grado». Quindi anche quest’ultimo deve essere un consumatore e la durata massima del rimborso è legata all’età del parente.

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