Numero 22 -


Rapina di “lieve entità”: la pena inflitta deve essere diminuita di un terzo

La Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della rapina impropria e, in via conseguenziale, della rapina propria, nella parte in cui le relative fattispecie incriminatrici non prevedono che la pena da esso comminata sia diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità.

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