Diritto d’autore, illegittimo vietare a un soggetto straniero l’attività d’intermediazione

Il quesito di cui si sono occupati i Giudici del Lussemburgo aveva a oggetto l'interpretazione della direttiva 2014/26/UE in considerazione del fatto che la legge italiana, come si è visto, attualmente riserva l'accesso al mercato dell'intermediazione dei diritti d'autore, o comunque la concessione di licenze agli utilizzatori, solo ai soggetti qualificabili, secondo la definizione prevista dalla stessa fonte dell'Unione, come «organismi di gestione collettiva»

Andrea Sirotti Gaudenzi

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