Numero 10 -


Leasing finanziario, resta la distinzione “godimento” e “traslativo” prima della legge 124/2017

Ai contratti di leasing finanziario risolti in precedenza alla entrata in vigore della legge n. 124 del 2017 (articolo 1, commi 136 - 140), e rispetto ai quali sia intervenuto il fallimento dell'utilizzatore soltanto successivamente alla risoluzione contrattuale, rimane valida la distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo, dovendo per quest'ultimo social-tipo negoziale applicarsi, in via analogica, la disciplina di cui all'articolo 1526 del Cc e non quella dettata dall'articolo 72-quater della legge fallimentare, rispetto alla quale non possono ravvisarsi, nella specie, le...

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