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Condizione di incapacità nella stipulazione del contratto 

LA QUESTIONE Ai fini dell'annullamento del contratto a norma dell'art. 428, comma 2, c.c., non occorre la sussistenza di una malattia che escluda in modo totale ed assoluto le facoltà psichiche del soggetto contraente, ma è comunque necessario un perturbamento psichico, anche se transitorio e non dipendente da una precisa forma patologica, tale da menomare gravemente, pur senza escluderle, le facoltà intellettive del soggetto medesimo.,

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