Contratto autonomo di garanzia e fideiussione
LA QUESTIONE In via di principio al contratto autonomo di garanzia non è applicabile tout court l'art. 1957 c.c., ma è comunque fatta salva la diversa volontà delle parti.
LA QUESTIONE In via di principio al contratto autonomo di garanzia non è applicabile tout court l'art. 1957 c.c., ma è comunque fatta salva la diversa volontà delle parti.
L'ANALISI DELLA DECISIONE La sentenza in commento offre uno spunto di riflessione sulla funzione della garanzia fideiussoria e sugli effetti della norma dell’art. 1957 c.c., nel caso in cui la garanzia venga prestata non da soggetti esercenti attività imprenditoriale, ma nella qualità di consumatori, dunque con il limite nell’applicazione degli artt. 1341 e 1342 c.c..
LA QUESTIONE In tema di affido condiviso, quando il rapporto tra i genitori non consente il raggiungimento di un'intesa, occorre comunque assicurare la tutela del migliore interesse del minore e l'opposizione di un genitore non può paralizzare l'adozione di ogni iniziativa che riguardi un figlio minorenne, specie se di rilevante interesse.
L'ANALISI DELLA DECISIONE In tema di spese straordinarie, la condizione del "previo accordo" tra genitori divorziati non può essere qualificata come meramente potestativa, non essendo rimessa al mero arbitrio della parte in cui favore è predisposta, ma ad essa deve riconoscersi natura giuridica di condizione potestativa semplice o impropria e quindi incompatibile con la finzione di avveramento della condizione di cui all'art. 1359 c.c., sicchè, in mancanza dell'accordo tra le parti, è necessario l'accertamento giudiziale.
LA QUESTIONE Ai fini dell'annullamento del contratto a norma dell'art. 428, comma 2, c.c., non occorre la sussistenza di una malattia che escluda in modo totale ed assoluto le facoltà psichiche del soggetto contraente, ma è comunque necessario un perturbamento psichico, anche se transitorio e non dipendente da una precisa forma patologica, tale da menomare gravemente, pur senza escluderle, le facoltà intellettive del soggetto medesimo.,
L'ANALISI DELLA DECISIONE I giudici della Corte di appello di Napoli si sono pronunciati in tema di accertamento dell'incapacità di intendere e volere al momento di compimento di un atto, al termine di un procedimento avente ad oggetto l'annullamento ex art. 428, secondo comma cod. civ. di un contratto preliminare di compravendita di un fondo rustico sottoscritto da un soggetto affetto da un ritardo mentale ed epilessia congeniti.
LA QUESTIONE La disciplina prevista dal D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità da reato delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, anche prive di personalità giuridica, non si applica alle imprese individuali, in quanto si riferisce ai soli enti collettivi.
L'ANALISI DELLA DECISIONE La soluzione proposta dal Tribunale di Milano, con la sentenza in commento, ha escluso l’applicabilità del D.Lgs. 231 ad una società unipersonale in cui non sussisteva alcuna organizzazione in quanto tutta l’attività veniva svolta dai due fratelli facenti parte del Consiglio di Amministrazione, uno dei quali era anche socio unico della stessa. L’elemento caratterizzante la decisione del giudice meneghino è la considerazione secondo cui le condotte contestate avrebbero potute essere realizzate anche senza una struttura societaria.
LA QUESTIONE L'ordinanza ministeriale n. 11/2020 consente di prescindere largamente dal rendimento scolastico in deroga a quanto stabilito dall'art. 4, comma 5, d.P.R. 122/2009, ma tale deroga non può operare per il voto in condotta che descrive il comportamento dell'alunna e non il rendimento.
L'ANALISI DELLA DECISIONE Le deroghe previste dall'ordinanza ministeriale 11/2020 alla disciplina contenuta nel D.P.R. 122/2000 non operano per il voto in condotta che descrive il comportamento e non il rendimento; non potendosi dire la condotta dell'alunna inficiata dalla situazione che ha costretto ad operare con la didattica a distanza, una grave insufficienza in quest'ambito giustifica di per sé la non ammissione alla classe successiva, oltretutto se si accompagna ad un rendimento insufficiente e ad una scarsa partecipazione alla vita scolastica.
LA QUESTIONE Gli atti relativi ad organi ed attività giurisdizionali, ovvero strumentalmente ricollegabili a questi ultimi, non rientrano nel novero dei documenti amministrativi.
L'ANALISI DELLA DECISIONE I giudici amministrativi emiliano-romagnoli della Sezione distaccata di Parma hanno logicamente concluso per il rigetto del ricorso avverso il diniego di accesso: non essendo le relazioni dei Servizi Sociali documenti amministrativi, ma atti processuali redatti dietro specifico e comprovato ordine della Procura Minorile, al fine di tutelare i propri interessi nei confronti della figlia ed accedere al fascicolo personale della minore, il ricorrente non avrebbe dovuto rivolgersi al Comune, bensì adire direttamente l'Autorità Giudiziaria Civile procedente.