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Voto in epoca pandemica, senza motivazione ad hoc anche il referendum non può essere sospeso

Il diritto alla salute non può essere invocato per mortificare altri diritti fondamentali, ivi compreso il diritto di voto, attraverso il quale viene esercitata la sovranità popolare, tanto nelle consultazioni elettorali, quanto nelle consultazioni referendarie. È illegittima l'ordinanza contingibile ed urgente che non dimostri, attraverso la motivazione del provvedimento, la sussistenza dei presupposti richiesti dalla legge e dalla giurisprudenza per limitare un diritto costituzionalmente tutelato e garantito, qual è il diritto di voto. Così il Tar Trento sentenza 36/2021

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