Numero 48 -


Interdittiva antimafia: la clausola di salvaguardia non può essere applicata per erogazioni pubbliche

La «clausola di salvaguardia» di cui agli articoli 92, comma 3, e 94, comma 2 del codice antimafia - secondo cui l'interdittiva antimafia sopravvenuta comporta la restituzione di quanto ottenuto dal privato «nei limiti delle utilità conseguite» dall'Amministrazione - non si applica all'ipotesi della concessione di finanziamenti pubblici, ma solo al caso del recesso dai contratti di appalto. Lo ha previsto la plenaria del Consiglio di Stato con la sentenza 23/2020.

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