PRIMO PIANO

EDITORIALE

LEGISLAZIONE

Domiciliari a ultrasettantenni: necessari protocolli operativi

La finalità della nuova disposizione è di natura anticipatoria e vorrebbe consentire l'applicazione provvisoria della misura domiciliare ai condannati ad una pena compresa tra due e quattro anni di reclusione antecedentemente alla pronuncia definitiva del tribunale di sorveglianza, che sconta gli attuali tempi medio-lunghi a causa delle gravi scoperture negli organici della magistratura di sorveglianza e del personale amministrativo che la supporta.

Applicazione liberazione anticipata: rompicapo senza norma transitoria

La legge di conversione non introduce, invece, alcuna disciplina transitoria per l'entrata in vigore della riforma, pur fortemente richiesta dagli operatori per evitare incertezze sul piano operativo. Resta, pertanto, il dubbio se le nuove procedure siano di immediata applicazione ovvero se sarà necessario attendere le modifiche al regolamento di esecuzione dell'ordinamento penitenziario (Dpr 230/2000)

Misure alternative: spazio a housing e volontariato per uscire dal carcere

Il legislatore interviene consentendo espressamente l'ammissione all'affidamento in prova anche di colui che accetti di svolgere un "idoneo servizio di volontariato" oppure un'«attività di pubblica utilità, senza remunerazione, nelle forme e con le modalità di cui agli articoli 1, 2 e 4 del decreto del Ministro della giustizia 26 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 5 aprile 2001», in quanto compatibili, compresi nell'ambito di piani di attività predisposti entro il 31 gennaio di ogni anno, di concerto tra gli enti interessati, le direzioni penitenziarie e gli Uepe e comunicati al presidente del tribunale di sorveglianza territorialmente competente

Liste di attesa per ingresso in Rems, le modifiche lasciano nodi irrisolti

La nuova disciplina appare poco consistente quanto all'obiettivo perseguito (nessuna sanzione processuale è prevista in caso di mancato rispetto dei termini ivi indicati) e, soprattutto, appare di dubbia utilità poiché individua, erroneamente, l'aspetto critico del sistema di esecuzione delle misure di sicurezza per soggetti psichiatrici nella (presunta) lentezza della procedura di accertamento della pericolosità sociale da parte della magistratura di sorveglianza laddove – come è noto a tutti gli operatori – il vero problema si pone, piuttosto, a valle di tale accertamento, per l'insufficiente numero di posti nelle Rems che provoca il grave fenomeno delle liste di attesa per l'ingresso nelle strutture sanitarie di soggetti (attualmente qualche centinaio di persone) nei cui confronti il giudice di sorveglianza si è già espresso.

Dubbi sulla portata applicativa del nuovo peculato per distrazione

Le modificazioni rispetto al decreto legge hanno riguardato l’introduzione, nel corpo dell’articolo 314 bis del Cp, del comma 2, mediante il quale la nuova condotta incriminata viene punita con la [maggiore] pena della reclusione da sei mesi a quattro anni allorquando il fatto offende gli interessi finanziari dell’Unione europea e l’ingiusto vantaggio patrimoniale o il danno ingiusto sono superiori ad euro 100.000.

Abolito il reato, tutela in bilico contro l’azione illecita intenzionale

Dopo tante polemiche discussioni, è stato infine abrogato il reato di abuso d’ufficio, previsto dall’articolo 323 del Cp. L’abrogazione, avvenuta con legge 9 agosto 2024 n. 114 ha riguardato il testo dell’articolo 323 del Cp , come già modificato in senso fortemente restrittivo dal decreto legge 16 luglio 2020 n. 76, recante «misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale», convertito dalla legge 11 settembre 2020 n. 120.

Il rafforzamento della “protezione” delle comunicazioni del difensore

Ora, con il nuovo comma 6 bis, riallacciandosi a quanto previsto nel precedente comma 6, che già prevede il divieto di controllo della corrispondenza tra l'imputato e il proprio difensore, salvo che l'autorità giudiziaria abbia fondato motivo di ritenere che si tratti di corpo del reato, si estende il divieto all'acquisizione di ogni forma di comunicazione, anche diversa dalla corrispondenza, intercorsa tra l'imputato e il proprio difensore, alle medesime condizioni, ossia a meno che l'autorità giudiziaria abbia fondato motivo di ritenere che si tratti di corpo del reato.

Intercettazioni: aumenta la privacy dei soggetti diversi dalle parti

Ora, il comma 2 bis dell'articolo 268 del Cpp viene ampliato nella sua portata di garanzia, con la previsione dell'obbligo di evitare che la verbalizzazione delle intercettazioni riguardi espressioni che consentano di identificare soggetti diversi dalle parti [sempre, beninteso, che si tratti di riferimenti irrilevanti per le indagini].

GIURISPRUDENZA

Tu bancario: dal 1° dicembre 2014 stop anatocismo senza delibera Cicr

Dal 1° dicembre 2014 vige il divieto di anatocismo e che tale prescrizione è da ritenersi operante indipendentemente dall'adozione da parte del CICR della delibera. Energia elettrica, quando si può chiedere il rimborso delle addizionali provinciali all'Erario. Illegittima l'elezione di domicilio nell'atto d'appello. Sanità, intramoenia dei dirigenti sanitari sempre incompatibile con il Ssn. Pacchetti turistici: l'organizzatore, il viaggiatore e le tutele alla "parte più debole". Sono alcuni dei temi affrontati dai giudici nazionali ed europei.

loader