Numero 32-33 -


Il rafforzamento della “protezione” delle comunicazioni del difensore

Ora, con il nuovo comma 6 bis, riallacciandosi a quanto previsto nel precedente comma 6, che già prevede il divieto di controllo della corrispondenza tra l'imputato e il proprio difensore, salvo che l'autorità giudiziaria abbia fondato motivo di ritenere che si tratti di corpo del reato, si estende il divieto all'acquisizione di ogni forma di comunicazione, anche diversa dalla corrispondenza, intercorsa tra l'imputato e il proprio difensore, alle medesime condizioni, ossia a meno che l'autorità giudiziaria abbia fondato motivo di ritenere che si tratti di corpo del reato.

Giuseppe Amato

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