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Le prospettive di riforma in Italia mirano a espandere “il sostegno”

Dopo 20 anni di amministrazione di sostegno in Italia stanno per essere mandati in soffitta i vecchi strumenti previsti dal Codice civile limitativi della capacità d'agire di persone disabili o inferme di mente. Infatti, alla Camera dei deputati la Commissione Giustizia, in sede referente, ha iniziato l'esame del provvedimento C. 1985 per il rafforzamento dell'Ads e la soppressione degli istituti dell'interdizione e dell'inabilitazione. Interdetti o inabilitati si ritrovano dentro un perimetro rigido di limitazioni o divieti mentre l'incapacità può essere contrastata con un affiancamento necessario solo a consentire il superamento degli ostacoli allo svolgimento della vita quotidiana che un soggetto vulnerabile possa incontrare

Con la novella del 2004 innovate le regole per interdetti e inabilitati

La legge 6/2004 ha modificato le norme del Codice civile relative all'interdizione e all'inabilitazione e ha posto le tre procedure in connessione. Se nel corso del giudizio di interdizione o di inabilitazione appare opportuno applicare l'amministrazione di sostegno, il giudice, d'ufficio o ad istanza di parte, dispone la trasmissione del procedimento al giudice tutelare. In tal caso il giudice competente per l'interdizione o per l'inabilitazione può adottare i provvedimenti urgenti. Si attribuisce al giudice investito del procedimento di interdizione o inabilitazione il potere, anche officioso, di avviare il procedimento di nomina dell'amministrazione di sostegno qualora all'esito dell'istruttoria espletata siano insufficienti i presupposti per le misure più drastiche e penalizzanti

Interdizione e inabilitazione “pagano” la poca flessibilità

L'interdizione e l'inabilitazione, in passato, in ossequio a un orientamento già a quel tempo discutibile, ma comunque fondato su precisi riferimenti normativi, come nel caso dell'inabilitazione per prodigalità o per abuso abituale di sostanze alcoliche o di stupefacenti, per l'attivazione della quale il comma 2 dell'articolo 415 del Codice civile richiede il presupposto ulteriore dell'"esposizione del soggetto interessato o della sua famiglia a gravi pregiudizi economici", erano frequentemente adottate, più che per ragioni di tutela dell'incapace, per soddisfare esigenze dei familiari o dei terzi. Ciò che non dovrebbe essere consentito con riguardo all'amministrazione di sostegno, la quale è rivolta a proteggere solo gli interessi, innanzi tutto non patrimoniali, del beneficiario

Incapace “affiancato” nella vita per preservare spazi di autonomia

La legge 6/2004 che reca la normativa sull'amministrazione di sostegno ha voluto introdurre un istituto con l'intenzione espressa di rendere marginali interdizione ed inabilitazione, andando in tal modo, nella direzione indicata da varie convenzioni internazionali. Il problema cui si intendeva dare soluzione con la nuova legge è quello della protezione dai propri limiti fisici o psichici delle persone oggi in grado di sopravvivere nonostante la vecchiaia o gravi minorazioni, ma senza nessuno che le aiuti a curare i propri interessi. Le nuove norme hanno di fatto introdotto "misure di protezione"

Se c’è abituale infermità di mente il soggetto è interdetto o inabilitato

Il maggiore di età e il minore emancipato, in condizioni di abituale infermità di mente, che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, sono interdetti quando ciò è necessario per assicurare la loro adeguata protezione. Il procedimento di interdizione riguarda le persone maggiorenni ovvero i minori emancipati, cioè quelli autorizzati all'atto di matrimonio. I minori non emancipati sono esclusi perché sono in condizione per legge di incapacità legale di agire assoluta. Non può essere pronunciata interdizione o inabilitazione se gli episodi psicotici sono occasionali, anche quando periodici e intermittenti

Stipula dei contratti più rapida con il notaio che scende in campo

Alla dichiarazione di interdizione consegue l'affidamento del soggetto incapace alle cure del tutore. La tutela costituisce un ufficio di diritto privato gratuito diretto alla realizzazione di un interesse pubblico. Benché la tutela non sia definita dal Codice è da intendersi come potestà data dalla legge a persona capace e idonea di prender cura di un minore non emancipato o di un interdetto o di altri incapaci, di amministrarne i beni e di rappresentarli negli atti civili sia negoziali che processuali

Le soluzioni della giurisprudenza su alcuni diritti personalissimi

Superando l'orientamento consolidato, al tutore si ritiene oggi consentito l'esercizio del potere rappresentativo in riferimento alla confezione di alcuni negozi personalissimi, salvo quelli espressamente vietati. Disposizioni specifiche regolano l'incapacità dell'interdetto in relazione ai negozi familiari. Fino al giorno della pubblicazione della sentenza, che coincide con il suo deposito in cancelleria, l'interdicendo e l'inabilitando, cui non sia stato nominato un tutore o un curatore provvisorio, conservano integra la capacità di agire, per cui gli atti da lui compiuti debbono considerarsi validi

Iter accelerato con la “Cartabia”, ora le decisioni al giudice tutelare

L'inabilitazione è lo stato giudizialmente dichiarato di ridotta capacità di agire della persona maggiorenne, che per le sue condizioni mentali o fisiche non è pienamente in grado di curare i propri interessi economici. L'inabilitato ha una capacità di agire limitata agli atti patrimoniali di ordinaria amministrazione, nonché agli atti concernenti rapporti non patrimoniali, salvo specifiche eccezioni. L'assistenza legale è richiesta se l'inabilitato debba stare in giudizio, attore o convenuto in cause di carattere patrimoniale o debba compiere atti di straordinaria amministrazione, o quelli che mettono a rischio l'integrità patrimoniale del soggetto

Con la nomina dell’amministratore aiuto temporaneo o permanente

L'introduzione dell'istituto dell'amministrazione di sostegno mira a tutelare «le persone prive in tutto o in parte di autonomia nelle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente» ponendo dubbi sul perché non siano stati abrogati gli istituti dell'interdizione e dell'inabilitazione, di fatto esautorati nella loro forza applicativa. Problema interpretativo è stato anche quello sulla natura del procedimento: se "contenzioso" come quello per l'interdizione e l'inabilitazione o di "volontaria giurisdizione"

Colloquio con l’interessato dovere inderogabile del giudice

L'ascolto del beneficiario della misura non è un mezzo di prova in senso stretto, ma rappresenta il modo in cui il giudice tutelare può conoscere direttamente i suoi bisogni, le sue richieste e aspirazioni: esso costituisce un vero e proprio dovere per il giudice, a cui non può derogare per la difficoltà del beneficiando di presentarsi all'udienza: è previsto l'ascolto domiciliare. Pur non essendo un mezzo istruttorio e non avendo la volontà espressa dal beneficiario effetti vincolanti sulla decisione, le dichiarazioni dell'interessato influenzano certamente la successiva attività istruttoria e decisoria

L’intervento del pubblico ministero è obbligatorio a pena di nullità

Il ruolo del pubblico ministero nella procedura Ads e specificatamente il suo intervento nel procedimento giurisdizionale, pur non essendo “prescritto” dalla legge, è da considerarsi obbligatorio in base al fatto che il Procuratore è una delle figure titolari della legittimazione attiva a proporre l’istanza di applicazione dell’amministrazione di sostegno. Tale titolarità determina l’obbligatorio coinvolgimento del Pm in applicazione di quanto dispone l’articolo 70, comma 1, n. 1, del Codice di procedura civile dove stabilisce che egli debba intervenire - a pena di nullità rilevabile d'ufficio - nelle cause che egli stesso può proporre. Infatti, il Pm può proporre ricorso per la nomina dell’amministratore a sostegno di persona disabile quando venga a conoscenza di una situazione meritevole di tutela

L’investitura anche per le associazioni apre le maglie della rappresentanza

La nomina dell'amministratore di sostegno è emanata dal giudice tutelare con decreto. Secondo la giurisprudenza, essa non deve necessariamente essere contestuale al manifestarsi dell'esigenza di protezione del soggetto, potendo essere disposta anche a favore di chi, nell'immediato futuro, molto plausibilmente verserebbe in uno stato di infermità tale da renderlo incapace di provvedere ai propri interessi. La scelta deve avvenire con esclusivo riguardo alla cura e agli interessi del beneficiario. Nella scelta, il giudice tutelare preferisce, ove possibile, il coniuge non separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado o il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata

Contro i decreti del giudice tutelare ricorso in tribunale o in “appello”

Prima della Riforma Cartabia, i decreti del giudice tutelare in materia di Ads erano reclamabili unicamente dinanzi alla corte d'appello, quale che fosse il loro contenuto (decisorio o gestorio). Era questo il principio espresso dalla Cassazione civile a Sezioni Unite con la sentenza 30 luglio 2021 n. 21985 chiamata a rispondere al quesito se la competenza a decidere dei reclami avverso i decreti del giudice tutelare in tema di amministrazione di sostegno sia da attribuire ora al tribunale in composizione collegiale ora alla Corte d'appello, a seconda della natura decisoria o gestoria. Lo spartiacque in effetti si fonda sul contenuto dell'atto impugnato e precisamente sulla sua ricorribilità per cassazione affermando che competente al reclamo in tal caso è la Corte d'appello altrimenti sarebbe stata quella del tribunale in composizione collegiale

I dubbi in caso di procura generale rilasciata a soggetto nominato Ads

In questa parte del dossier vengono in evidenza questioni di difficile soluzione - ma che nella realtà ben possono concretizzarsi - come le conseguenze che derivano dall’amministrazione di sostegno sulle prerogative del beneficiario che partecipi a una compagine societaria o addirittura la gestisca. Non facile il momento di sintesi sui limiti di amministrazione del patrimonio proprio, in caso di Ads, e quelli che conseguono sulla possibilità di continuare ad amministrare il patrimonio altrui. Stessa complessità riveste l’interrogativo sulla sorte di un’eventuale procura generale già rilasciata dal beneficiario di Ads proprio al soggetto poi nominato amministratore dal giudice tutelare

L’infermo di mente accede all’Ads quando residua la capacità di agire

Le conseguenze sulla capacità d'agire dell'infermo di mente possono non essere così gravi come quelle richieste per l'interdizione, ma comunque tali, da richiedere una protezione diversa e funzionale al caso di specie. Talvolta, sempre a scopo protettivo, è necessario incidere anche sull'ordinaria amministrazione, in tutto o in parte, ma l'inabilitazione non si è rivelata sempre efficiente, neppure nel caso di prodigalità o di abuso di bevande alcoliche o di stupefacenti. In certe situazioni occorre un "rafforzamento di tutela" rispetto a quanto possa assicurare l'inabilitazione. Vi sono stati, infatti, provvedimenti di nomina dell'amministratore di sostegno in cui i giudici hanno eliminato la capacità d'agire per tutti gli atti di straordinaria amministrazione, mantenendola, invece, per quelli di ordinaria il cui valore non superasse un certo importo

Matrimonio, donazioni e testamento: quella difficile supplenza del giudice

La disciplina dell'amministrazione di sostegno di cui alla legge 9 gennaio 2004 n. 6 non contiene alcuna espressa previsione di raccordo con le disposizioni in materia di atti personalissimi, quali la donazione, il testamento e il matrimonio, atti dei quali, invece, le norme del Codice civile si occupano con riferimento ai minori, agli interdetti e agli inabilitati. Il silenzio del Legislatore non ha impedito che, in sede giurisprudenziale, si chiarissero i rapporti intercorrenti tra l'amministrazione di sostegno e i coesistenti istituti dell'interdizione e dell'inabilitazione: infatti, le differenze tra le originarie previsioni codicistiche e la nuova misura si sono rivelate subito talmente profonde da impedire l'estensione analogica all'amministrazione di sostegno delle disposizioni codicistiche riguardanti l'interdizione e l'inabilitazione

In assenza di preclusioni di legge resta la possibilità di fare donazioni

La disciplina del 2004 nulla prevede circa la capacità di donare del soggetto beneficiario di amministrazione di sostegno. La questione centrale concerne l'applicabilità o meno, alla figura del beneficiario, della norma del Codice civile che richiede per l'atto di donazione la «piena capacità di disporre dei propri beni», il che impone una riflessione sullo status del soggetto protetto dalla misura. Orientamenti contrapposti si sono registrati in dottrina e giurisprudenza che oscillano tra l'ontologica incapacità a donare del beneficiario Ads e l'eccezionalità di atti per i quali l'amministrato abbia perduto la capacità d'agire che di regola conserva a meno di specifiche prescrizioni del giudice tutelare

Fine vita: interpretazione vincolata per l’Ads sulla volontà di curarsi

L'amministratore di sostegno, "accertata la volontà della persona amministrata in merito al trattamento sanitario, anche in via presuntiva, alla luce delle dichiarazioni rese in passato dall'amministrato alla presenza dello stesso amministratore è pienamente abilitato a rifiutare le cure proposte". In presenza della condizione "identificata nell'assenza di contrasti, il giudice non può pertanto assumere alcuna determinazione in ordine all'eventuale autorizzazione dell'amministratore di sostegno a disporre della sospensione della terapia che assume rifiutata

L’Ads entra nel patto di famiglia nei limiti indicati dal giudice

Salvo il caso di malattia psichica grave e permanente, tale da incidere sulla capacità di comprendere il negozio testamentario, negli altri casi si deve presumere che il beneficiario di amministrazione di sostegno sia o fosse capace, perché la capacità è la regola. Spetterà eventualmente ai controinteressati provare rigorosamente il contrario, ossia l'incapacità nel momento del confezionamento del negozio testamentario.(La dottrina e la giurisprudenza affermano che il beneficiario di amministrazione di sostegno abbia piena capacità di disporre mortis causa, fatta salva, l'ipotesi in cui il giudice tutelare abbia reputato di applicare, nei suoi confronti, il divieto imposto all'interdetto previsto dall'articolo 591, n. 2 del capoverso, del Cc

Il Trust tutela soggetti deboli inclini a condotte prive di autoprotezione

L'inadeguatezza dei classici strumenti di protezione dei soggetti incapaci ha reso il trust capace di sopperire all'esigenza di garantire tutela e interessi dei soggetti "deboli". Il concetto di soggetti deboli è considerato in senso lato, intendendosi non solo quelli per i quali potrebbero ricorrere gli estremi di amministrazione di sostegno, interdizione o inabilitazione, ma anche quei soggetti la cui debolezza va vista in una qualche incapacità riconosciuta come attitudine a farsi veicolare da altrui volontà o nel sottovalutare un sistema di valori comunemente accettati. Il trust si rivela certamente come istituto che può meglio integrare le misure legali e offrire nei fatti una protezione più articolata integrando un programma esistenziale che tenga conto anche delle inclinazioni e aspirazioni del beneficiario anche a garanzia delle condizioni di vita tutte di cui ha goduto fino a quel momento

Elenco di tutti gli argomenti

  1. c

    Contratto

    Capacità di agire

  2. f

    Famiglia e filiazione

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