Il datore di lavoro ha diritto di ripetere nei confronti del lavoratore le somme versate in forza di un titolo giudiziario poi riformato
LA QUESTIONE L'obbligo della restituzione delle somme pagate in esecuzione di una decisione successivamente cassata, ovvero di sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva, successivamente riformata in appello, sorge per il solo fatto della cassazione o della riforma della sentenza, ancorché non contenga la condanna alle restituzioni.