Numero 13 -


Partecipazione udienza a distanza, tagliato il termine dei tre giorni

La lettera c) dell'articolo 2 Dlgs n. 31/2024 modifica l'articolo 133-ter, comma 1, secondo periodo, Cpp, al fine di consentire che il termine di almeno tre giorni che deve intercorrere tra la notifica del decreto che dispone la partecipazione a distanza al compimento di un atto o alla celebrazione di un'udienza e la data fissata per lo svolgimento dell'atto o dell'udienza possa essere abbreviato nei casi di urgenza

Carmelo Minnella

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