Numero 27 -


Pignoramenti di stipendi e pensioni sospesi non vanno accantonati

L'articolo 152 del Decreto Rilancio prevede la sospensione dagli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati, nel periodo intercorrente tra l'entrata in vigore del Decreto Rilancio e il 31 agosto 2020 dall'Agente della riscossione, in relazione a stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese le somme dovute a causa di licenziamenti, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati, o assegni di quiescenza

Nicola Saraco

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