Numero 10 -


Nel computo della continuazione non si può partire dall’ergastolo

L’interpretazione accolta prevede, quindi, che, quando per uno dei reati posti in continuazione a seguito dello sconto di pena derivante da giudizio abbreviato siano stati comminati trenta anni di reclusione al posto dell’ergastolo, il giudice dell’esecuzione è tenuto a stabilire la pena conclusiva - in relazione a quelle relative a più fatti oggetto di condanna - fondando il calcolo aritmetico sulla base della pena scontata per poi procedere agli aumenti.

Carmelo Minnella

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