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Medico “colpevole” se avendone le capacità non interviene sull’errore commesso dal collega

In tema di colpa medica, deve escludersi che possa invocare esonero da responsabilità il medico che si sia fidato acriticamente della scelta di altro collega, pur essendo in possesso delle cognizioni tecniche per coglierne l'erroneità, ed avendo pertanto il dovere di valutarla e, se del caso, contrastarla, manifestando espressamente il proprio dissenso, senza che tuttavia siano necessarie particolari forme di esternazione dello stesso. Così la Cassazione con la sentenza 16094/2023.

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