Numero 34-35 -


Permessi premio, illegittimo il reclamo entro 24 ore di tempo anziché quindici giorni

È costituzionalmente illegittimo l’articolo 30- ter , comma 7, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui prevede, mediante rinvio al precedente articolo 30- bis , che il provvedimento relativo ai permessi premio è soggetto a reclamo al Tribunale di sorveglianza entro ventiquattro ore dalla sua comunicazione, anziché prevedere a tal fine il termine di quindici giorni. Lo stabilisce la sentenza 113/2020 della Corte costituzionale.

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