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Da rilevare d’ufficio la nullità del contratto, anche se di protezione e a opera degli arbitri

Gli arbitri hanno l'obbligo di segnalare alla parte l'esistenza di una nullità cosiddetta "di protezione" ; qualora gli arbitri non pongano in essere tale segnalazione, questa deve essere compiuta dal giudice statale adito in sede di impugnazione del lodo e la mancata segnalazione della nullità di protezione è motivo di impugnazione ai sensi dell'articolo 829, comma 3, del Cpc, attenendo la disposizione che commina la nullità di protezione all'ordine pubblico comunitario. Così la sentenza 14405/2022 della Cassazione.

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