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Legittima la domanda verso un altro convenuto se la costituzione è rituale e tempestiva

Nel processo civile, caratterizzato da un sistema di decadenze e preclusioni, conseguente alla novella di cui alla legge 26 novembre 1990 n. 353 e successive plurime modifiche e integrazioni, un convenuto può proporre una domanda nei confronti di un altro soggetto, pure convenuto in giudizio dallo stesso attore, in caso di comunanza di causa o per essere da costui garantito. Lom ha stabilito la Cassazione con ordinanza 12662/2021.

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