Numero 12 -


Comunicazione tardiva dell'indirizzo Pec al Ministero della Giustizia

L’ANALISI DELLA DECISIONE È colpevole - per il principio della soccombenza virtuale - il Comune che comunica tardivamente (ma nelle more del giudizio) il proprio indirizzo di posta elettronica certificata al Ministero della Giustizia sì da essere inserito nell’elenco di cui all’art. 16, comma 12, d.l. 179/12 valido per le notifiche tramite pec, in quanto tale inadempimento vanifica completamente il raggiungimento degli obiettivi di digitalizzazione della giustizia posti dal legislatore e si riverbera negativamente sugli operatori del processo amministrativo.

a cura di Rosa Iovino
Avvocato

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