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EDITORIALE

Equo compenso: luci e ombre di una novella contro gli squilibri

Come tutte le leggi, anche quella sull'equo compenso, pubblicata il 21 aprile scorso sulla Gazzetta Ufficiale, andrà interpretata, commentata e valutata alla prova dei fatti.I Consigli dell'ordine tornano al centro dell'azione e con le sanzioni previste in caso di violazione tornano le "vecchie" tariffe minime. Secondo Marcello Clarich e Giuliano Fonderico se i professionisti non riusciranno a tenere il passo con sfide, dovute anche a sviluppi tecnologici, potrebbe trattarsi di una vittoria di Pirro.

LEGISLAZIONE

Vanno in soffitta le liberalizzazioni, scatta la caccia alle clausole abusive

Ma c'è dell'altro, oltre a un rinnovato approccio agli a lungo bistrattati ordini e collegi, e dei loro organi rappresentativi locali e nazionali, emerge finalmente un'attenzione anche alle professioni cosiddette "disorganizzate", che proprio nella violazione dell'"equo compenso" hanno trovato un ambito di occasione di lavoro, o meglio di sfruttamento di lavoro a basso costo.

Professioni non regolamentate: sì allo scudo a tutela degli introiti

Un cammino contorto, quello dell’introduzione dell’equo compenso nel nostro ordinamento, giacché esso è venuto a costituire un’importante deroga al principio della libera contrattazione e all’abolizione dei minimi tariffari , a suo tempo tesa a una  piena concorrenza fra professionisti e a un conseguente assunto vantaggio per il cliente.

Ampie le possibili impugnazioni, dall’accordo all’elenco dei fiduciari

È importante rimarcare la pratica decisività del parere dell'ordine o del collegio che il tribunale può richiedere al professionista di produrre, e sarà interesse evidente del professionista produrlo spontaneamente: esso non si limita ad esprimersi sulla congruità del compenso o degli onorari, ma costituisce addirittura elemento di prova sulle caratteristiche, sull'urgenza e sul pregio dell'attività prestata

Pareri degli ordini e collegi come provvedimenti giudiziari

Adesso, a norma dell'articolo 7, il parere dall'ordine o dal collegio professionale sul compenso o sugli onorari richiesti dal professionista non costituisce soltanto un "elemento di prova", come si è visto ex articolo 3, comma 6 nel giudizio contenzioso per far valere l'equo compenso, ma assurge addirittura ad un rango pari a un provvedimento giudiziario e all'esecutività

GIURISPRUDENZA

CIVILE

GIURISPRUDENZA

Decisione perfetta nel risultato ma dalle motivazioni discutibili

Investita del ricorso avverso l'ultimo provvedimento generato dal contenzioso la Suprema corte lo ha dichiarato inammissibile in applicazione del principio di diritto esposto in massima. Alla luce di quest'ultimo non può non segnalarsi la palese contraddittorietà tra principio espresso e motivazione

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