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EDITORIALE

LEGISLAZIONE

Negoziazione assistita: valido il deposito cartaceo

Ancora valido il deposito cartaceo degli accordi di negoziazione assistita in materia di separazioni e divorzi. Lo ha specificato il ministero della giustizia, autorizzando (con circolare del 28 febbraio 2023) gli uffici ad accettare il deposito in forma cartacea nell'attesa che venga attivato il flusso che ne consenta l'invio telematico introdotto dalla riforma del processo civile.

Negoziazione assistita: valido il deposito cartaceo

Ancora valido il deposito cartaceo degli accordi di negoziazione assistita in materia di separazioni e divorzi. Lo ha specificato il ministero della giustizia, autorizzando (con circolare del 28 febbraio 2023) gli uffici ad accettare il deposito in forma cartacea nell'attesa che venga attivato il flusso che ne consenta l'invio telematico introdotto dalla riforma del processo civile.

Nuove attestazioni di conformità anche il per liquidatore giudiziale

L'articolo 196-quater delle disposizioni di attuazione – obbligatorietà del deposito telematico di atti e di provvedimenti) – prevede che nei procedimenti davanti al giudice di pace, al tribunale, alla Corte di Appello e alla Corte di Cassazione il deposito degli atti processuali e dei documenti, ivi compresa la nota di iscrizione a ruolo, da parte dei difensori e dei soggetti nominati o delegati dall'autorità giudiziaria ha luogo esclusivamente con modalità telematiche

Nuove attestazioni di conformità anche il per liquidatore giudiziale

L'articolo 196-quater delle disposizioni di attuazione – obbligatorietà del deposito telematico di atti e di provvedimenti) – prevede che nei procedimenti davanti al giudice di pace, al tribunale, alla Corte di Appello e alla Corte di Cassazione il deposito degli atti processuali e dei documenti, ivi compresa la nota di iscrizione a ruolo, da parte dei difensori e dei soggetti nominati o delegati dall'autorità giudiziaria ha luogo esclusivamente con modalità telematiche

Volontaria giurisdizione, facoltativo il deposito online tramite portale

È stato previsto dal decreto legge "PNRR 3" che le copie per immagine su supporto informatico di atti e documenti originali formati in origine su supporto analogico, depositati in procedimenti giudiziari civili definiti con provvedimento decisorio non più soggetto a impugnazione da almeno un anno, sono idonee ad assolvere gli obblighi di conservazione previsti dalla legge se il cancelliere vi appone la firma digitale, ne attesta la conformità all'originale e le inserisce nel fascicolo informatico nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente il processo civile telematico

Cambia la disciplina sull’arbitrato: più imparzialità e indipendenza

Sono molteplici settori interessati dalla riforma che, in attuazione dei principi stabiliti dalla legge delega (in particolare comma 4 e comma 15), interviene anche sul rapporto tra la giurisdizione ordinaria e le forme di giustizia alternativa e complementare, mediante importanti innovazioni nella disciplina dei metodi Adr, valorizzando e rafforzando attraverso molteplici e significative disposizioni gli istituti della mediazione e della negoziazione assistita, e rivisitando la disciplina codicistica dell'arbitrato. Per quanto riguarda quest'ultimo, viene rafforzato il principio di imparzialità e indipendenza degli arbitri e attribuito agli stessi, laddove vi sia una sottostante volontà delle parti in tal senso, il potere di emanare provvedimenti cautelari, così colmando quella che da molti era ritenuta una lacuna

Cambia la disciplina sull’arbitrato: più imparzialità e indipendenza

Sono molteplici settori interessati dalla riforma che, in attuazione dei principi stabiliti dalla legge delega (in particolare comma 4 e comma 15), interviene anche sul rapporto tra la giurisdizione ordinaria e le forme di giustizia alternativa e complementare, mediante importanti innovazioni nella disciplina dei metodi Adr, valorizzando e rafforzando attraverso molteplici e significative disposizioni gli istituti della mediazione e della negoziazione assistita, e rivisitando la disciplina codicistica dell'arbitrato. Per quanto riguarda quest'ultimo, viene rafforzato il principio di imparzialità e indipendenza degli arbitri e attribuito agli stessi, laddove vi sia una sottostante volontà delle parti in tal senso, il potere di emanare provvedimenti cautelari, così colmando quella che da molti era ritenuta una lacuna

Rapporti tra processo e arbitrato: arriva la nuova “translatio iudicii”

Il Decreto legislativo 149/2022 dà attuazione al principio di delega di cui al comma 15, lett. g), attraverso una serie di differenti interventi normativi che, in primo luogo, intervengono nei rapporti tra arbitrato e processo, sotto la guida dei principi espressi dalla Corte costituzionale (sentenza19 luglio 2013, n. 223) che, nel 2013, ha segnato sì una tappa fondamentale nel percorso volto all'individuazione di un substrato comune tra arbitrato e giudizio ordinario e nella disciplina dei relativi rapporti ma ha lasciato in concreto da determinare come attuare la translatio iudicii dall'arbitrato al giudizio ordinario, nonché da disciplinare l'ipotesi corrispondente e speculare.

Rapporti tra processo e arbitrato: arriva la nuova “translatio iudicii”

Il Decreto legislativo 149/2022 dà attuazione al principio di delega di cui al comma 15, lett. g), attraverso una serie di differenti interventi normativi che, in primo luogo, intervengono nei rapporti tra arbitrato e processo, sotto la guida dei principi espressi dalla Corte costituzionale (sentenza19 luglio 2013, n. 223) che, nel 2013, ha segnato sì una tappa fondamentale nel percorso volto all'individuazione di un substrato comune tra arbitrato e giudizio ordinario e nella disciplina dei relativi rapporti ma ha lasciato in concreto da determinare come attuare la translatio iudicii dall'arbitrato al giudizio ordinario, nonché da disciplinare l'ipotesi corrispondente e speculare.

La “nuova” tutela cautelare scalfisce i vecchi pregiudizi

Il Decreto legislativo 149/2022 disegna una novità estremamente importante con riguardo alla disciplina dei poteri cautelari da parte degli arbitri rituali. Il riscritto art. 818 c.p.c., infatti, istituisce il potere cautelare degli arbitri a precipue condizioni indicate nella disposizione: “ Le parti, anche mediante rinvio a regolamenti arbitrali, possono attribuire agli arbitri il potere di emanare misure cautelari con la convenzione di arbitrato o con atto scritto anteriore all’instaurazione del giudizio arbitrale ”. Si attua così la delega che ha tenuto conto delle argomentazioni che, anche in chiave critica, sono state in passato mosse dal punto di vista sistematico al generale divieto per gli arbitri di emanare provvedimenti cautelari, considerandolo superato

La “nuova” tutela cautelare scalfisce i vecchi pregiudizi

Il Decreto legislativo 149/2022 disegna una novità estremamente importante con riguardo alla disciplina dei poteri cautelari da parte degli arbitri rituali. Il riscritto art. 818 c.p.c., infatti, istituisce il potere cautelare degli arbitri a precipue condizioni indicate nella disposizione: “ Le parti, anche mediante rinvio a regolamenti arbitrali, possono attribuire agli arbitri il potere di emanare misure cautelari con la convenzione di arbitrato o con atto scritto anteriore all’instaurazione del giudizio arbitrale ”. Si attua così la delega che ha tenuto conto delle argomentazioni che, anche in chiave critica, sono state in passato mosse dal punto di vista sistematico al generale divieto per gli arbitri di emanare provvedimenti cautelari, considerandolo superato

Ingiustificata assenza della parte, sanzione pecuniaria raddoppiata

Occorrerà tempo per approfondire al meglio tutti gli aspetti della riforma, ma appare sin d'ora con evidenza che la stessa mira a valorizzare percorsi sostenibili di risoluzione consensuale delle controversie valorizzando e responsabilizzando il ruolo delle parti e degli avvocati che le assistono in un contesto flessibile, ma regolamentato e vigilato

Ingiustificata assenza della parte, sanzione pecuniaria raddoppiata

Occorrerà tempo per approfondire al meglio tutti gli aspetti della riforma, ma appare sin d'ora con evidenza che la stessa mira a valorizzare percorsi sostenibili di risoluzione consensuale delle controversie valorizzando e responsabilizzando il ruolo delle parti e degli avvocati che le assistono in un contesto flessibile, ma regolamentato e vigilato

La condizione di procedibilità conquista nuove materie

Nel dettaglio, il nuovo comma 1 del Dlgs n. 28/2010 attua il principio di delega nella parte in cui dispone di estendere il ricorso obbligatorio alla mediazione, in via preventiva, in materia di contratti di associazione in partecipazione, di consorzio, di franchising, di opera, di rete, di somministrazione, di società di persone e di subfornitura

La condizione di procedibilità conquista nuove materie

Nel dettaglio, il nuovo comma 1 del Dlgs n. 28/2010 attua il principio di delega nella parte in cui dispone di estendere il ricorso obbligatorio alla mediazione, in via preventiva, in materia di contratti di associazione in partecipazione, di consorzio, di franchising, di opera, di rete, di somministrazione, di società di persone e di subfornitura

Sì alla partecipazione personale e delega solo per giustificati motivi

La riscrittura con l'integrale sostituzione dell'articolo 8 («Procedimento») del Dlgs 28/2010 costituisce uno dei punti nevralgici dell'intervento riformatore della mediazione. La nuova formulazione della norma si pone nel solco dei principi cardine della legge delega per il riordino delle disposizioni concernenti la procedura di mediazione al fine di favorire la partecipazione delle parti e l'effettivo confronto sulle questioni controverse, regolando altresì le conseguenze della mancata partecipazione alla procedura di mediazione.

Sì alla partecipazione personale e delega solo per giustificati motivi

La riscrittura con l'integrale sostituzione dell'articolo 8 («Procedimento») del Dlgs 28/2010 costituisce uno dei punti nevralgici dell'intervento riformatore della mediazione. La nuova formulazione della norma si pone nel solco dei principi cardine della legge delega per il riordino delle disposizioni concernenti la procedura di mediazione al fine di favorire la partecipazione delle parti e l'effettivo confronto sulle questioni controverse, regolando altresì le conseguenze della mancata partecipazione alla procedura di mediazione.

Negoziazione assistita 2.0: passa la forma telematica

La riforma degli strumenti di risoluzione alternativa della lite vale a dire - utilizzando un felice espressione usata dalla Dottrina – la "giustizia complementare alla giurisdizione" sono uno dei pilatri della riforma Cartabia che punta ad attuare, in tal modo, gli impegni assunti in sede di Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Nel PNRR, la riforma del processo civile si articola, infatti, lungo tre dorsali, complementari fra loro: "da un lato si intende accentuare il ricorso agli strumenti alternativi per la risoluzione delle controversie, ADR (Alternative dispute resolution); dall'altro occorre apportare le necessarie migliorie al processo civile, anche in considerazione del fatto che solo a fronte di un processo efficace davanti all'autorità giudiziaria le misure alternative possono essere in grado di funzionare proficuamente; infine occorre intervenire sul processo esecutivo e sui procedimenti speciali". In questa cornice, la penna dell'Esecutivo scrive l'articolo 9 del dlgs 149/2022.

GIURISPRUDENZA

Assegno divorzile, natura assistenziale ma anche perequativo-compensativa

L'assegno divorzile ha natura assistenziale ma anche perequativo-compensativa. Il comproprietario dell'immobile non può mettere a reddito il bene senza il consenso delle altre due parti. La Cassazione fa il punto sulla delega alla sicurezza che solleva il datore dalla posizione di garanzia. Interdittive antimafia, il giudice valuta le chance di bonifica dell'impresa. Il riposo settimanale più lungo di 24 ore non assorbe quello giornaliero anche se sono consecutivi. Sono alcuni dei temi principali trattati in settimana dai giudici nazionali ed europei

Elenco di tutti gli argomenti

  1. c

    Contratto

  2. p

    Processo civile

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