Riforma del Csm: il ritorno alla legge contro l’ipertrofia dell’autogoverno
Difficile che la riforma passi con la medesima maggioranza che ha licenziato il testo della ministra Cartabia
Difficile che la riforma passi con la medesima maggioranza che ha licenziato il testo della ministra Cartabia
Nella tabella sottostante si riporta, in sintesi, il contenuto delle norme di maggior interesse per gli operatori giuridici previste dalla Legge europea 2019-2020.
Con una ampio restyling sui reati informatici del codice penale e l'inasprimento delle sanzioini l'articolo 19 della legge europea 2019-2020 risponde alla messa in mora della Commissione europea.
Ritoccato il codice penale con nuove fattispecie delittuose in materia di pedopornografia e aumentato il catalogo delle aggravanti dei delitti di sfruttamento sessuale dei minori e di violenza sessuale in danno dei minori.
Il consumatore finale che acquista modiche quantità di merce contraffatta da Paesi extra-UE è ora punibile con una sanzione amministrativa ad hoc.
Tali disposizioni si applicano (articolo 24, comma 4) «per la prima volta al bilancio… relativi al primo esercizio successivo a quello chiuso o in corso al 31 dicembre 2019», vale a dire al bilancio dell’esercizio 2020
Si allarga l'ambito di applicazione della disciplina penal-sanzionatoria in materia di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione di mercato di cui al Testo unico in materia di intermediazione finanziaria (d'ora in poi Tuf): diventa punibile, a titolo delittuoso, anche il cosiddetto insider secondario, finora soggetto solo a responsabilità amministrativa.
Con una serie di modifiche al codice delle assicurazioni private sono stati introdotti nuovi obblighi informativi in capo all’Istituto di vigilanza sulle assicurazioni private.
Via libera all'accesso agli atti in relazione a documenti relativi agli emolumenti e alle spese dei componenti del Cnf; va sempre poderato il diritto all'oblio quando si tratta di eliminare una notizia; nella pornografia minorile le Su delimitano il concetto di utilizzazione del minore; obbligo di repêchage rinforzato per il lavoratore disabile: sono queste le questioni oggetto di attenzione dei giudici
La sentenza n. 136/2022 della Cassazione dichiara senza responsabilità un’associazione sindacale la cui sigla è stampata nel manifesto abusivamente affisso , che invita all’adesione a uno sciopero generale da essa promosso.
La decisione 4 gennaio 2022 n. 136, nel contrasto interpretativo assunto da varie sezioni in sede di legittimità, viene a fissare tale principio limitativo in relazione alla responsabilità solidale dell’ente con l’“attacchino”, nella specie rimasto ignoto, presunta dall’articolo 6 della legge 689/1981.
Le due sentenze delle Corti dei diritti - rispettivamente decisione n. 11791/20 della Cedu ( caso Sy contro Italia) e la pronuncia n. 22 del 2022 della nostra Corte costituzionale - pur con le ovvie differenze che riflettono il diverso approccio (casistico, quello adottato dai giudici europei; più generale il vaglio di costituzionalità affidato alla Consulta), convergono , tuttavia, in una prospettiva di tutela integrata dei diritti fondamentali della persona.
Le due sentenze delle Corti dei diritti - rispettivamente decisione n. 11791/20 della Cedu ( caso Sy contro Italia) e la pronuncia n. 22 del 2022 della nostra Corte costituzionale - pur con le ovvie differenze che riflettono il diverso approccio (casistico, quello adottato dai giudici europei; più generale il vaglio di costituzionalità affidato alla Consulta), convergono , tuttavia, in una prospettiva di tutela integrata dei diritti fondamentali della persona.
La Corte Edu ha condannato l’Italia per violazione degli articoli 5 § 1 e) , e 5, 6 e 34 Cedu, avuto riguardo alla vicenda di un detenuto affetto da patologia psichica, mantenuto in un istituto ordinario malgrado un ordine giudiziario di ricovero presso una Rems a causa dell’insufficiente dotazione di posti nelle residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza (scarica il testo della sentenza tradotto in italiano sul sito del ministero della Giustizia www.giustizia.it / Strumenti / Sentenze CEDU / ).
Il caso trattato dalla Cedu dalla prima sezione nella sentenza 24 gennaio 2022 n. 11791/20 appare emblematico delle attuali criticità del sistema nato dalla legge 81/2014 e per questo vale la pena ripercorrerne, per sommi capi, lo svolgimento.
Due importanti e attese sentenze delle Corti dei diritti intervengono, a distanza di pochi giorni l’una dall’altra, in materia di trattamento dei soggetti psichiatrici autori di reato (i cosiddetti “folli rei”) nell’ordinamento penale italiano. La Cedu con il caso Sy contro Italia e la Consulta con la decisione 22/2022 (scarica il testo della sentenza dal nostro sito con le prime anticipazioni www.ntplusdiritto.ilsole24ore.com .)
Il caso nasce nell’ambito di un processo in cui il giudice a quo aveva disposto nei confronti dell’indagato l’applicazione provvisoria della misura di sicurezza presso una Rems, sulla scorta di una Ctu.
Deve escludersi la ricorrenza del "cohousing" quando la residenza delle persone anziane è finalizzata in tutto o in parte a consentire l'erogazione di prestazioni di assistenza e sostegno da parte di terzi, dai quali dipenda (anche solo parzialmente) l'organizzazione dell'ambiente. Così il Tar Lazio con la sentenza 1286/2022.
Con la sentenza in commento, il Tar Lazio si è pronunciato fornendo importanti chiarimenti sul nuovo istituto del cohousing e sulla sua concreta configurabilità.
Non è una violazione del principio di non discriminazione in base alla nazionalità la scelta del legislatore Ue di distinguere la durata del periodo minimo di residenza abituale richiesto nel caso di forum actoris. È quanto ha stabilito la Corte di giustizia dell'Unione europea con la sentenza del 10 febbraio 2022 nella causa C-522/20 (OE) ( per il testo della sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea : ntplusdiritto.ilsole24ore.com).