Il licenziamento ritorsivo non è equiparabile al licenziamento discriminatorio
LA QUESTIONE Il licenziamento ritorsivo non è equiparabile al discriminatorio, bensì rientra nell'alveo del licenziamento nullo perché riconducibile ad un motivo illecito unico e determinante ai sensi dell'art. 1345 c.c.: diversamente dal discriminatorio è pertanto escluso dalla concorrenza di un'altra finalità legittima.