Risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell'art. 2059 c.c. per violazione dei doveri coniugali
LA QUESTIONE Perché la violazione dei doveri coniugali determini un danno risarcibile occorre che vi sia un "quid pluris" rispetto alla mera violazione, costituito dalla lesione di diritti fondamentali della persona, un qualcosa in più rispetto alla rottura dell'affectio coniugalis, che non può trovare tutela solo nei rimedi previsti dal diritto di famiglia e, quindi, un danno risarcibile attraverso la responsabilità civile.