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Riforma processo civile: Tribunali alla ricerca di maggiore efficienza con atti più snelli

Si apre con la pubblicazione in “ Gazzetta Ufficiale ” il “cantiere” del processo civile, che rappresenta un altro “tassello” della complessiva riforma della giustizia concordata dal nostro Paese con l’Unione europea. Con l’ingresso, infatti, nella Raccolta delle leggi del 9 dicembre scorso della legge 26 novembre 2021 n. 206 «Delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata» si avvia un processo di innovazione rilevante per gli operatori del diritto

Come cambia il codice di rito

Profondo intervento della legge n. 206 sul "tessuto" del codice di procedura civile. In questa ricostruzione il confronto tra la vecchia e la nuova versione del codice di rito (le parti evidenziate in nero sono quelle modificate dalla legge 26 novembre 2021 n. 206).

Tutte le norme precettive del nuovo impianto

La riforma del processo civile è congegnata per così dire a doppio binario temporale laddove l'immediata novella ai codici, alle disposizioni di attuazione e alla legislazione speciale contenuta nei commi trova la sua ratio nella urgente necessità di razionalizzare i procedimenti in materia di diritti delle persone e della famiglie e quelli in materia di esecuzione forzata

Nuovo allontanamento del minore: tempi più serrati e maggiori tutele

Legge delega in esame rispecchia tutti gli obiettivi che sono presi in considerazione dal Pnrr, anche se accanto alla delega al Governo per la riforma del processo civile, all'articolo 1 dal comma XXVII a seguire sono introdotte una serie di modifiche a legislazione vigente e cioè, come si ricava espressamente dal comma XXXVII, le disposizioni contenute nei commi da XXVII a XXXVI, si applicheranno ai procedimenti instaurati a decorrere dai sei mesi dalla entrata in vigore della Legge delega oggi in commento

Accesso alla consulenza tecnica, semplificazione per le nuove leve

Il comma XVI dell’articolo 1 detta una serie di principi e criteri direttivi su cui indirizzare la revisione della normativa in materia di consulenti tecnici. Si tratta di una serie di condivisibili adattamenti che si innesta sulla disciplina contenuta nel codice di procedura civile (articoli da 61 a 64 e da 191 a 201) nonché nelle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile (articoli da 13 a 23)

Ufficio del processo: per il civile previsto l’obbligo in Cassazione

Nella Legge delega si ritrovano norme che sistematicamente affrontano la disciplina dell’Ufficio per il processo , dettando cioè principi e criteri direttivi che, nel confermare il ruolo centrale che sempre di più assume tale Ufficio, introducono importanti novità, prima fra tutte quella di prevedere la istituzione di tale ufficio anche presso la Corte di cassazione e la Procura generale , così modellandone i compiti sulle specificità funzionali e organizzative di tali istituzioni giudiziarie (comma XVIII)

Atti via Pec e domicilio digitale: colpo di acceleratore alle cause

La finalità dell’intervento riformatore è indicata negli atti parlamentari come quella « di semplificare e accelerare il procedimento notificatorio, valorizzando il principio di responsabilità, che impone ai soggetti obbligati a munirsi di un domicilio digitale , o che abbiano eletto un domicilio digitale , di verificarne costantemente il buon funzionamento e di consultarlo con regolarità e incentivando l'utilizzazione di strumenti informatici e delle tecnologie più avanzate»

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