Titolo esecutivo privo di efficacia
LA QUESTIONE In assenza di un titolo esecutivo, non si può dare inizio alla procedura esecutiva, con notevoli riflessi anche in relazione al successivo intervento del creditore pignorante, in forza di un secondo titolo, per essersi innestato su una procedura inefficace ex tunc per mancanza originaria del requisito ex art. 474 c.p.c..