PRIMO PIANO

EDITORIALE

Riforma prescrizione, il vero “dominus” del rito penale di oggi

IL TEMA DELLA SETTIMANA Nelle scorse settimane il nuovo codice del Cpp ha festeggiato trent’anni. In questo arco temporale il processo penale ha subito tante trasformazioni, praticamente dal 1992-1994 a oggi nulla è rimasto immutato. Giorgio Spangher, nel ripercorre le tappe e le motivazioni di questi cambiamenti, analizza anche la situazione attuale, ipotizzando gli scenari futuri.

GIURISPRUDENZA

CIVILE

Consenso informato: ricade sul paziente l’onere di provare che ha opposto rifiuto

Il risarcimento del danno da lesione del diritto di autodeterminazione che si sia verificato per le non imprevedibili conseguenze di un atto terapeutico, pur necessario anche se eseguito secundum legem artis, ma tuttavia effettuato senza la preventiva informazione del paziente circa i suoi possibili effetti pregiudizievoli e dunque senza un consenso consapevolmente prestato, dovrà conseguire alla allegazione del relativo pregiudizio ad opera del paziente, riverberando il rifiuto del consenso alla pratica terapeutica sul piano della causalità giuridica ex articolo 1223 del Cc. Così la Cassazione con la sentenza 28985/2019.

Cinque le situazioni che si possono avere con l’inadempimento

Le 5 situazioni: 1) risarcimento limitato al solo danno alla salute subito dal paziente; 2) indennizzo esteso anche al danno da lesione del diritto all’autodeterminazione; 3) risarcimento della differenza tra il maggior danno biologico per l’intervento e la pregressa situazione patologica; 4) nessun risarcimento; 5) indennizzo se il paziente allega insufficiente informazione.

Tra attore e medico si apre il rebus a tre dell’onere della prova

La Corte ha affrontato la questione dell'onere della prova in materia di responsabilità sanitaria e in particolare la ripartizione dello stesso tra l'attore e il medico e la casa di cura convenuta ovviamente all'interno del perimetro della responsabilità contrattuale applicabile sulla base del cosiddetto "contratto di spedalità" o dello specifico contratto di prestazione sanitaria intercorso tra il soggetto e il sanitario.

L’accettazione di un degente comporta l’assunzione di una prestazione strumentale e accessoria

L'accettazione di un degente presso una struttura ospedaliera comporta l’assunzione di una prestazione strumentale e accessoria - rispetto a quella principale di somministrazione delle cure mediche, necessarie a fronteggiare la patologia del ricoverato - avente a oggetto la salvaguardia della sua incolumità fisica e patrimoniale, quantomeno dalle forme più gravi di aggressione. Così la Cassazione 28989/2019.

Spetta al danneggiato provare il nesso di causalità tra aggravamento e condotta professionale

Ove sia dedotta la responsabilità contrattuale del sanitario per l’inadempimento della prestazioni di diligenza professionale e la lesione del diritto alla salute, è onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità tra l’aggravamento della situazione patologica, o la insorgenza di nuove patologie e la condotta del sanitario. Così la Cassazione con la sentenza 28991/2019.

La disciplina sostanziale della normativa ad hoc non può essere valida in modo retroattivo

Le norme sostanziali contenute nella legge n. 189 del 2012, al pari di quelle di cui alla legge n. 24 del 2017, non hanno portata retroattiva e non possono applicarsi ai fatti avventi in epoca precedente alla loro entrata in vigore, a differenza di quelle che, richiamando gli articoli 138 e 139 del codice delle assicurazioni private in punto di liquidazione del danno, sono di immediata applicazione anche ai fatti pregressi. Così la Cassazione con la sentenza 28994/2019.

Sul regime transitorio passa la linea favorevole alla vittima

I Supremi giudici si sono trovati alle prese con due impianti normativi ossia legge Balduzzi e legge Gelli-Bianco con tutte le ripercusioini in tema di retroattività dei principi espressi dalle norme. Il legislatore non ha disciplinato la regolazione della successione nel tempo tra norme cogenti e sopravvenute e in alcuni casi consuetudini giurisprudenziali preesistenti.

Se c’è una lesione permanente i giudici devono tener conto solo dei danni biologici di carattere straordinario

Il danneggiamento della cenestesi lavorativa si presterà di regola a essere risarcito attraverso un appesantimento del risarcimento del danno biologico, in via di personalizzazione, cioè, a meno che la maggiore usura, la maggiore penosità del lavoro non determinino la eliminazione o la riduzione della capacità del danneggiato di produrre reddito, nel qual caso, evidentemente, il pregiudizio andrà risarcito come danno patrimoniale. Così la Cassazione con la sentenza 28988/2019.

Personalizzazione: prosegue lo scontro tra Roma e Milano

Manca ancora una ultimativa presa di posizione della Corte di legittimità sulla necessità di abbandonare criteri di calcolo promiscui che costruiscano il punto base inglobando nel danno biologico una frazione di danno morale soggettivo (connotato specifico dell’elaborazione dell’Osservatorio di Milano ove si propone una liquidazione congiunta).

Elenco di tutti gli argomenti

  1. p

    Processo penale

  2. r

    Riscossione

    Responsabilità e risarcimento

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