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Prededucibilità crediti: spazio a economicità delle procedure

La sezione I del capo II del titolo I del decreto legislativo 12 gennaio 2019 n. 14 è dedicata agli obblighi dei soggetti che partecipano alla regolazione della crisi e dell’insolvenza, con la disciplina dei doveri del debitore (articolo 3), delle parti (articolo 4) e delle autorità preposte (articolo 5). La codificazione dei doveri è la parte più rilevante dell'impianto.

Un processo unificato per ridare celerità al procedimento

Opportunamente, per superare le diverse prassi invalse in passato e, dunque, assicurare uniformità di indirizzo, è stato previsto che lo strumento processuale per assicurare la trattazione unitaria delle varie domande sopravvenute è quello della riunione del procedimento successivamente instaurato a quello già pendente.

Un sistema tarato per l’immediata emersione della crisi

lntrodotte misure di allerta per favorire il passaggio da una cultura della gestione dell’emergenza a una cultura della prevenzione. Misure che svolgono un ruolo decisivo nella responsabilizzazione degli organi di gestione e di controllo dell’impresa ai fini dell’adozione di misure di risanamento, in modo da impedire ulteriori pregiudizi per i creditori.

Nasce l’Organismo di composizione della crisi d’impresa

Il nuovo soggetto deve essere istituito presso ciascuna Camera di commercio e tra i suoi compiti fondamentali ci sono: ricevere le segnalazioni della crisi da parte dei soggetti legittimati, gestire il procedimento di allerta e assistere, su sua istanza, il debitore nel procedimento di composizione assistita della crisi.

Al via un iter unico per l’acceso alle procedure

Disegnato un unico procedimento caratterizzato da una domanda volta ad accedere a uno dei meccanismi codificati per la soluzione dello stato di difficoltà dell’impresa. Per garantire la formazione di un corretto contraddittorio, il procedimento di notifica nei confronti del debitore risulta ancor più snello rispetto al precedente.

Il Tribunale decide sulla ammissibilità della proposta

La Relazione di accompagnamento al Codice della crisi e dell’insolvenza precisa in modo inequivocabile che la proposta deve essere accompagnata da un piano delle attività finalizzate all’attuazione della stessa che abbia concrete possibilità di realizzazione e dunque che sia fattibile sia in termini giuridici che economici.

Piano di risanamento messo a punto dall’imprenditore

Il piano deve risultare idoneo a consentire il risanamento dell’esposizione debitoria dell’impresa e ad assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria in sincronia con il risanamento anche delle condizioni economiche dell’impresa. Il piano è riservato alle ipotesi di continuità aziendale ma può essere anche parzialmente liquidatorio.

Procedimenti congiunti se toccano gli stessi familiari

Anche se le procedure familiari vengono trattate in un unico consesso le masse attive e passive rimangono distinte. Inoltre la liquidazione del compenso dovuto all’Organismo di composizione della crisi viene ripartita tra i membri della famiglia in misura proporzionale all’entità dei debiti di ciascuno.

Concordato minore per i debitori non fallibili

Uno strumento rivolto ai professioni, alle aziende agricole e alle piccole imprese con un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore a euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore.

Un concordato preventivo all’insegna dei creditori

Il legislatore ha scelto di non individuare l’istituto con una definizione che privilegi la sua natura e struttura. Una scelta che potrebbe creare dei problemi nella definizione dei limiti del sindacato del Tribunale sulla fattibilità economica che è da sempre il punto di snodo delle interpretazioni giurisprudenziali sullo strumento.

Prima dell’omologa autorizzati gli atti esecutivi

La possibilità di anticipare atti esecutivi del concordato prima dell’omologazione a solo vantaggio del ceto creditorio deve salutarsi come un importante messaggio che il legislatore invia agli interpreti della disciplina sia nella fase propositiva dei professionisti quanto verso gli organi della procedura.

Poche innovazioni per i provvedimenti di carattere urgente

Si è persa l’occasione di chiarire una serie di punti oggetto di contrasti interpretativi come la possibilità di disciplinare la posizione dei creditori e la loro legittimazione ad accedere ai libri e alle scritture dell’imprenditore ammesso al concordato preventivo oppure di dare una maggiore specificazione ai contenuti della verifica.

Niente adunanza dei creditori al via il voto elettronico

La procedura introdotta, seppur fortemente innovativa, desta qualche perplessità: per esempio non è del tutto chiaro come il commissario possa “illustrare” la sua relazione ai creditori dovendosi ritenere, in mancanza di un punto di contatto tra le parti, che il riferimento sia al contenuto scritto della relazione.

Confermato il meccanismo del cram down

Resta il potere del Tribunale di omologare il concordato anche in presenza di dissenso di una parte dei creditori, ma solo nell’ipotesi in cui essi possono ottenere dall’esecuzione del concordato un soddisfacimento non inferiore a quello che otterrebbero se si accedesse all’alternativa procedura di liquidazione giudiziale.

Disegnata una liquidazione giudiziale più snella

La procedura di liquidazione, a dispetto del mutamento del nomen iuris , in concreto non ha subito rilevanti cambiamenti rispetto alla disciplina previgente se non in ordine ad alcuni specifici profili come la possibilità di abbreviare i termini a difesa o l’ingresso dei consulenti del lavoro tra i soggetti che possono nominati curatori.

Vecchie regole per gli effetti sui creditori

Riproposti i principi regolatori della attuale legge Fallimentare e quindi anche il nuovo Codice prevede il divieto di azioni individuali esecutive e cautelari sui beni compresi nella liquidazione giudiziale (articolo 150) nonché il principio del necessario concorso dei creditori sul patrimonio del debitore (articolo 151).

Contratto preliminare con autonoma regolamentazione

Il curatore può ora sciogliersi dal contratto preliminare di vendita immobiliare anche se il promissario acquirente abbia proposto e trascritto prima dell’apertura della liquidazione giudiziale domanda di esecuzione in forma specifica. E se la domanda viene accolta, lo scioglimento non è opponibile al promissario acquirente.

Sigilli sui beni del debitore non più obbligatori

Tra le altre novità inserite dalla riforma l’inventario dei beni fatto dal curatore senza l’assistenza del cancelliere o, ancora, l’esclusione dall’inventario di beni mobili sui quali terzi vantino diritti reali o personali chiaramente e immediatamente riconoscibili senza il necessario consenso di curatore e comitato dei creditori.

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