Numero 30 -


Facilitate le operazioni di cartolarizzazione dei crediti deteriorati

Il comma 2 dell’articolo 60- sexies prevede che le società di cartolarizzazione che si sono rese cessionarie dei crediti, possono concedere finanziamenti finalizzati a migliorare le prospettive di recupero di tali crediti e a favorire il ritorno in bonis del debitore ceduto, nel rispetto delle condizioni previste.

Francesco Mazzini

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