Numero 37 -


Illegittima la disciplina sul decreto penale che non consente all’imputato di chiedere la messa alla prova

La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 460, comma 1, lettera e), del codice di procedura penale nella parte in cui non prevede che il decreto penale di condanna contenga l’avviso della facoltà dell’imputato di chiedere mediante l’opposizione la sospensione del procedimento con messa alla prova.

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